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Art. 19 - Patrimonio
1) II Patrimonio dell'Associazione é costituito:
a) dalle quote sociali; b) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione; c) dai beni mobili ed immobili acquisiti; d) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione. 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.